Il Giurì blocca lo spot Infostrada sul canone Telecom. Wind va avanti

di Michele Baratelli 1

L’ultimo spot di Infostrada, quello che vede per protagonista l’affiatata e curiosa coppia Mike Bongiorno Fiorello, non potrà più essere trasmesso. Il Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria, con una decisione di oggi, ha bocciato lo spot tv di Wind Infostrada interpretato dalle due star televisive che fa passare il messaggio: “Telecom aumenta il canone, Infostrada no – prezzi bloccati” ritenendolo ingannevole con riferimento all’espressione “prezzi bloccati“.

Tale espressione, infatti, sarebbe in contrasto con l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione (e denigratorio in relazione alla suggestione pubblicitaria derivante dalla frase “ci mancava pure questa!”) quindi in contrasto con l’art. 15 dello stesso Codice. Lo spot non potrà essere più diffuso con tali modalità, avendone il Giuri’ ordinato l’immediata cessazione. Ad annunciarlo e’ la stessa Telecom Italia in un comunicato.

Immediata la replica di Wind che assicura come lo spot Infostrada, con marginali modifiche, continuerà ad essere diffuso. “La decisione del Giuri’ ha infatti censurato soltanto due particolari secondari, rilevando invece la correttezza dell’impianto e delle informazioni principali ovvero ‘Telecom aumenta il canone, Infostrada no‘”.

Per una maggiore comprensione del problema, ricordiamo che l’Articolo 2 del Codice dice chela comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento“.

L’articolo 15, invece, sostiene cheè consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui“.

Ora che si conoscono gli articoli del Codice, ognuno dica la sua.

[via]

Commenti (1)

  1. Un ulteriore passo indietro verso una reale concorrenza in Italia. Da noi il consumatore e’ l’ultimo della lista.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>